Forme
pensionistiche complementari
Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza
finalizzate a erogare una pensione aggiuntiva a quella
erogata dagli Istituti di previdenza obbligatoria. Tali
forme sono autorizzate e sottoposte alla vigilanza di
una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza
sui fondi pensione (COVIP).
Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione
negoziali, i fondi pensione aperti, i piani individuali
pensionistici e i fondi pensione preesistenti, istituiti
anteriormente al novembre 1992.
Le forme pensionistiche complementari si distinguono anche
in collettive e individuali, in base alle modalità
istitutive. Nelle forme collettive l’adesione viene
contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo
di lavoratori individuati in base all’appartenenza
ad una determinata azienda, gruppo di aziende, comparto
o settore produttivo; nelle forme individuali invece l’adesione
avviene su base rigorosamente individuale a prescindere
dal tipo di attività prestata e dall’esercizio
o meno di attività lavorativa.
Le forme collettive sono attuate mediante:
I fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto
di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale
I fondi istituiti o promossi dalle regioni
I fondi aperti che ricevono adesioni collettive
I fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate
I fondi preesistenti
Le forme individuali sono attuate mediante adesione individuale
a fondi pensione aperti o mediante piani pensionistici
individuali.